Titolari di incarichi dirigenziali

Ai Dirigenti vene applicato un contratto di I° livello che per alcuni aspetti fa riferimento al CCNL ABI tempo per tempo vigente.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di Friulia (incompatibilità per il personale) tutto il personale può ricoprire cariche di amministratore, sindaco o di liquidatore di società od enti di qualsiasi natura solo se designato dall'organo Amministrativo (gli emolumenti vengono versati direttamente a Friulia), o da esso autorizzato. La presenza dei dipendenti negli organi sociali delle società partecipate avviene nell'ambito del rapporto di lavoro e pertanto, la stessa designazione, è da intendersi vincolata alla permanenza del rapporto di lavoro medesimo.

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Data di creazione: 09/02/2023
Data di ultima modifica: 26/03/2024